Come leggere l’etichetta della carne

15 Gen 2021

Con la globalizzazione, il commercio di prodotti alimentari si è diffuso enormemente, facendoci conoscere tanti gusti e ricette saporite da ogni parte del mondo. Dalla frutta alle spezie, al caffè per arrivare alla carne, tra gli alimenti più consumati a livello globale.

Per avere una maggiore consapevolezza di quel che si vuole gustare a tavola, oggi è diventato ancor più importante conoscere tutte le informazioni principali riguardanti quel taglio di bovino che ci ha conquistato al bancone della carne.

In particolare, ci sono delle informazioni obbligatorie che devono essere necessariamente riportate nell’etichetta del prodotto, come il paese di nascita, le modalità di produzione e di allevamento e così via. Vediamole nel dettaglio!

Cosa indicare nell’etichetta

Come anticipato, l’etichetta della carne deve riportare obbligatoriamente diverse informazioni sul prodotto. A stabilirlo è il Regolamento (UE) N.1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

Più precisamente, le carni bovine, a seconda della modalità con cui vengono messe in commercio, sono sottoposte sia alle norme di carattere generale sull’etichettatura dei prodotti alimentari sia a quelle specifiche di settore.

È importante precisare, inoltre, che l’etichettatura delle carni bovine è obbligatoria anche per le carni preincartate destinate al libero servizio negli esercizi di vendita (art. 2 DM n 876 del 16 1 2015).

Le indicazioni che devono necessariamente comparire nell’etichetta sono:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato nello stesso allegato che potrebbe provocare allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento.

Non è obbligatoria, invece, la dichiarazione nutrizionale in quanto le carni bovine pre-imballate rientrano nella definizione di “prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti” (All. V Reg. UE 1169/2011).

La denominazione dell’alimento

Per i bovini di età maggiore ai 12 mesi, deve essere riportata la denominazione di vendita “bovino adulto”, come previsto dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge 4 aprile 1964, n.171 e successive modifiche) e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.109 e successive modifiche.

Per quanto riguarda i bovini di età inferiore ai 12 mesi, invece, le denominazione di vendita da riportare in etichetta sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII – Regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carni ottenute da bovini di età inferiore agli otto mesi (vitello, carne di vitello) e per le carni ottenute da bovini di età compresa tra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone).

La denominazione di vendita, inoltre, può essere integrata da un’indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.

Durante ciascuna fase della produzione e della commercializzazione, per le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12 mesi, gli operatori attribuiscono un’etichetta in cui viene segnalata l’età degli animali al momento della macellazione.

Questa indicazione può essere sostituita con l’indicazione della categoria dell’animale durante le fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.

Il bollo sanitario

Il marchio del bollo sanitario può essere disposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o in alternativa può essere stampato su un’etichetta o ancora può essere realizzato in forma di targhetta inamovibile di materiale resistente.

Se si tratta di tagli di carne e frattaglie imballati, il marchio deve essere disposto su un’etichetta fissata all’imballaggio oppure deve essere stampato sull’imballaggio stesso così da essere distrutto al momento dell’apertura. Ma nel caso in cui l’apertura comporti la distruzione dell’imballaggio, non è necessario.

Se si ha a che fare con prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi, destinati ad essere nuovamente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio può essere disposto sulla superficie esterna del contenitore o dell’imballaggio.

Quando, invece, i prodotti sono posti in un imballaggio destinato al consumatore finale, il marchio può essere apposto soltanto sulla superficie esterna dell’imballaggio.

Le informazioni obbligatorie

Secondo il Regolamento Europeo 1760/2000, le informazioni obbligatorie devono essere applicate a carni di animali della specie bovina e bufalina, fresche o refrigerate, mentre ne sono escluse le preparazioni a base di carne e le frattaglie.

Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:

  • un numero di riferimento o un codice di riferimento, che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o gli animali. Può essere il numero d’identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o in alternativa il numero d’identificazione di un gruppo di animali;
  • il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui ha sede lo stesso macello;
  • il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio.

Gli operatori e le organizzazioni, inoltre, devono riportare in etichetta:

  • lo Stato membro o il paese terzo di nascita;
  • gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso.

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro)» oppure in uno stesso paese terzo, si può indicare «Origine: (nome del paese terzo)».

Carni importate

Per quanto riguarda le carni bovine importante nell’Unione Europea di cui non si hanno tutte le informazioni obbligatorie (art.13), vengono etichettate con la seguente indicazione: «Origine: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo)».

Le informazioni facoltative

Le informazioni facoltative sono tutte quelle informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

Per gli operatori o le organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina con questo tipo di informazioni, devono garantire il riscontro della veridicità di tali informazioni, mettendo a disposizione una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina.

Se si tratta di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità diversi da quelli inseriti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il loro lotto.

Questo vuol dire che informazioni come età, sesso, categoria di bovino adulto, regione e periodo di allevamento e così via non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate nell’etichetta, così come l’informazione che rende nota l’azienda presso cui il bovino è stato allevato.

In ogni caso, se l’operatore o l’organizzazione decidono di riportare suddette informazioni in etichetta, queste devono essere oggettive, verificabili, comprensibili e non ingannevoli per il consumatore.

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